Sez. 5 - , Ordinanza n. 2894 del 31/01/2019 (Rv. 652336 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenza da cessione di terreni edificabili a destinazione agricola - Opzione per la tassazione sostitutiva - Possibilità per l'Amministrazione di determinare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili con destinazione agricola, la scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo di cui all'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non impedisce al cedente di alienare il bene ad un prezzo inferiore a quanto dichiarato a tal fine, ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)