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Sez. L, Sentenza n. 195 del 15/01/1986 (Rv. 443838 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - EQUIPARABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443838-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - EQUIPARABILITÀ - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art. 94 della legge fallimentare la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale e quindi determina l'interruzione del corso della prescrizione, interruzione che permane fino al provvedimento giurisdizionale che chiude la procedura fallimentare. (V 2449/83, mass n 427314; (V 4014/81, mass n 414666; (Conf 585/85, mass n 438798).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)