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Sez. 1, Sentenza n. 4014 del 19/06/1981 (Rv. 414666 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO - CARATTERE PERMANENTE - FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE DEL FALLITO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414666-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO - CARATTERE PERMANENTE - FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE DEL FALLITO - ESTENSIONE.*

La presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio (art 94 del RD 16 marzo 1942 n 267), determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art 2945 secondo comma cod civ, e tale interruzione opera anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art 1310 primo comma cod civ, il quale riguarda ogni atto interruttivo, tanto ed effetti istantanei, quanto ad effetti permanenti. (V 634/79, mass n 396786; (V 2913/73, mass n 366544).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)