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Sez. 1, Sentenza n. 585 del 30/01/1985 (Rv. 438798 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DOMANDA - EFFETTI - INTERRUZIONE DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO - DURATA DELL'EFFETTO.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438798-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DOMANDA - EFFETTI - INTERRUZIONE DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO - DURATA DELL'EFFETTO.*

La domanda di ammissione al passivo del fallimento, a norma degli artt. 94 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, 2943 e 2945 cod. civ., produce effetti interruttivi permanenti sul corso della prescrizione del credito fino alla chiusura della procedura concorsuale, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza che revoca la dichiarazione di fallimento, mentre resta a tal fine irrilevante che la revoca venga pronunciata per la violazione di norme processuali, poiché, pure in questo caso, non è consentito al creditore, fino al suddetto momento, di esercitare il suo diritto in altra Sede. (V 4014/81, mass n 414666; (V 634/79, mass n 396786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)