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Sez. L, Sentenza n. 14103 del 20/06/2014 (Rv. 631452 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Tempestività del licenziamento - Pendenza di procedimento penale - Sospensione cautelare del lavoratore - Differimento della contestazione disciplinare e del licenziamento in relazione alla pendenza del procedimento penale - Legittimità.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631452-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 lett. __RNC CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)