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Sez. 1, Sentenza n. 922 del 11/02/1997 Cc. (dep. 25/03/1997) Rv. 207096 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI | Tra G.U.P. e giudice del dibattimento - Estensione anche all'ipotesi in cui il G.I.P. agisce fuori dell'udienza preliminare - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207096-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI

La regola, stabilita dall'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo la quale allorché il contrasto si pone tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale sempre la decisione di quest'ultimo - opera non solo nell'ipotesi espressamente prevista, ma in tutti i casi in cui il giudice delle indagini preliminari agisce, anche fuori dell'udienza preliminare, come organo di impulso. (Fattispecie nella quale la Corte d'assise aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio per assoluta genericità dell'imputazione e il giudice delle indagini preliminari, al quale gli atti erano ritornati, aveva ritenuto l'insussistenza della nullità, sollevando conflitto negativo di competenza. La S.C. ha ritenuto, sulla scorta del principio di cui in massima, inammissibile il conflitto, affermando che la dichiarazione di nullità del giudice del dibattimento comportava automaticamente la regressione del procedimento allo stato in cui era stato compiuto l'atto nullo, a nulla rilevando che, nella specie, tale dichiarazione fosse stata erroneamente estesa anche alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)