Sez. 1, Sentenza n. 10578 del 23/04/2008 (Rv. 603343 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA | Revisione delle condizioni di divorzio - Acquiescenza tacita alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA
L'instaurazione del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio in epoca successiva all'impugnazione della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio non comporta acquiescenza tacita alla predetta pronuncia, atteso che l'acquiescenza tacita prevista dall'art. 329 cod. proc. civ., oltre a richiedere il compimento di atti dai quali si possa desumere in modo univoco l'intento di non avvalersi dell'impugnazione, è riconducibile esclusivamente ad una impugnazione non ancora proposta, dovendosi altrimenti ricorrere, per il conseguimento dei medesimi effetti, ad una rinuncia espressa all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)