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Sez. 1, Sentenza n. 4535 del 06/05/1999 (Rv. 526079 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Configurabilità dopo la proposizione dell'impugnazione - Esclusione - Espressa rinuncia all'impugnazione stessa - Ammissibilità - Fattispecie in tema di reclamo avverso il piano di riparto parziale dell'attivo fallimentare.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526079-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

L'acquiescenza tacita, prevista dall'art. 329 cod. proc. civ., può avere efficacia preclusiva esclusivamente rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre, dopo che l'impugnazione sia stata proposta, è possibile solo una rinuncia espressa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge. Pertanto, il giudice non può attribuire al comportamento della parte ricorrente il significato di rinuncia implicita o tacita ad una impugnazione già proposta.(Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha escluso che la sopravvenuta restituzione, da parte di un banca, di somme ad essa attribuite in sede di piano di riparto parziale dell'attivo fallimentare potesse essere interpretata, come aveva fatto il giudice del reclamo avverso il provvedimento che quel piano aveva dichiarato esecutivo, come tacita rinunzia alla impugnazione dalla stessa banca già proposta.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)