Sez. 1, Sentenza n. 26156 del 06/12/2006 (Rv. 593539 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Condizioni - Limiti - Notificazione di precetto in presenza di una sentenza di dubbia interpretazione - Acquiescienza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo la rinunzia espressa all'impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, sussiste l'acquiescenza soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e che siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la richiesta, contenuta nel precetto, di ottemperare all'ordine del giudice di stipulare un atto di compravendita a determinate condizioni, in presenza di dubbi di interpretazione della sentenza del Tribunale, dovuti a discrepanza tra dispositivo e motivazione in ordine al prezzo accertato, non comporta acquiescienza alla sentenza, trattandosi di comportamento che può risultare fondato sulla mera volontà di sondare la controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)