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Sez. 5, Sentenza n. 1420 del 24/01/2005 (Rv. 581157 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta sugli interessi bancari a titolo d'imposta - Enti pubblici e privati diversi dalle società - Soggezione - Enti svolgenti attività commerciale - Esclusione - Esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio - Attività commerciale - Non configurabilità - Conseguenze - Ritenute a titolo di imposta - Applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581157-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema d'imposte sui redditi, pur essendo soggetti passivi dell'IRPEG, nel vigore del testo originario degli artt. 87 e 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tutti gli enti pubblici o privati diversi dalle società, che esercitino o meno attività commerciale, sono tuttavia soggetti alla ritenuta sugli interessi bancari a titolo d'imposta, e non a titolo d'acconto, in forza del richiamo dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo originario, al detto art. 87 del t.u.i.r., solo quegli enti che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio d'attività commerciali, il quale non è ravvisabile, come precisa il successivo art. 88, secondo comma, lettera c), nei casi di "esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio da parte delle regioni, delle province, dei comuni e dei relativi consorzi". Per "regime di monopolio", ai fini di tale norma tributaria, deve intendersi non solo il monopolio stabilito per legge, ma anche quello che derivi da provvedimenti di carattere amministrativo, oppure da condizionamenti inerenti oggettivamente all'attività svolta, vale a dire alla natura stessa del servizio erogato ed alle modalità della sua erogazione (nella specie, relativa a periodi d'imposta dal 1988 al 1990, si è ritenuto che i servizi di distribuzione dell'acqua potabile, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di distribuzione del gas metano resi da un'azienda consortile costituita fra comuni costituivano attività esercitate in regime di monopolio, in quanto servizi pubblici essenziali che, per l'interesse pubblico rivestito, devono essere necessariamente forniti dalla p.a., o, quantomeno, sotto il suo diretto controllo, senza che sia possibile costruire e gestire una pluralità di reti alternative, in concorrenza tra loro).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)