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Sez. 5, Sentenza n. 17837 del 03/09/2004 (Rv. 576682 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta sugli interessi a titolo di imposta - Applicabilità in virtù della norma sopravvenuta di cui all'art. 14 della legge n. 28 del 1999 anche nei confronti degli enti esclusi dall'IRPEG - Applicabilità sugli interessi su conti correnti e depositi intestati ad un Comune - Ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Insussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576682-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di imposte sui redditi, in virtù dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, applicabile, trattandosi di norma di interpretazione autentica e, quindi, assistita da efficacia retroattiva, anche ai rapporti non ancora definiti, il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 settembre 1973 n. 600, il quale prevede che la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti è effettuata a titolo di imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso", deve intendersi nel senso che la ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG. Ne deriva che detta ritenuta deve essere applicata sugli interessi maturati su conti correnti e depositi intestati a un Comune, ancorché, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo fissato dall'art. 4, terzo comma bis, del D.L. 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1990 n. 403, escluso dal novero degli enti assoggettati all'IRPEG. La suddetta disciplina, oltre a sottrarsi a qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., non si pone in rotta di collisione con alcuni principi (di certezza del diritto e di legalità) a tutela della proprietà sanciti dall'art.1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, perché, da un canto, il trattamento impositivo di cui alla previsione contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 637/1972 non è privo di giustificazioni obiettive e razionali, trovando fondamento nel fatto che la detenzione di somme da parte di Comuni presso banche incaricate del servizio di tesoreria costituisce un fatto economicamente valutabile e, quindi, astrattamente suscettibile di imposizione fiscale; e, dall'altro, non è in contrasto con principi di ragionevolezza o di tutela della proprietà che lo Stato, per meglio distribuire risorse pubbliche, o per garantire il raggiungimento di obiettivi di interesse nazionale, applichi misure di imposizione fiscale anche su fondi già entrati nella disponibilità di bilancio di un ente pubblico, quale il Comune, mutandone di fatto la destinazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 14 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)