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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28433 del 07/11/2018 (Rv. 651471 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Assenza del rischio di persecuzione nella parte del territorio del paese origine - Differenza rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651471-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico va escluso nell'ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussiste nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in considerazione del fatto che, come risultava dal rapporto di Amnesty International, la situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, determinata dalle attività terroristiche del gruppo "Boko Haram", non era estesa all'Edo State ed alla città di provenienza del richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)