Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 02/08/1975 (Rv. 377019 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - EVIZIONE - CONSEGUENZE - ESPERIMENTO VITTORIOSO DELL'ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - ANALOGIA DEGLI EFFETTI PRATICI - SOPPRESSIONE DI UNA PARTE DELLO IMMOBILE - RESTRIZIONE DEL SOLO GODIMENTO - SQUILIBRIO DEL SINALLAGMA FUNZIONALE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - EVIZIONE - CONSEGUENZE - ESPERIMENTO VITTORIOSO DELL'ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - ANALOGIA DEGLI EFFETTI PRATICI - SOPPRESSIONE DI UNA PARTE DELLO IMMOBILE - RESTRIZIONE DEL SOLO GODIMENTO - SQUILIBRIO DEL SINALLAGMA FUNZIONALE.*
L'esperimento vittorioso dell'Azione negatoria servitutis nei confronti del compratore di un immobile, in cui gia prima della vendita esisteva uno stato di fatto lesivo a danno di terzi, di una delle cosiddette limitazioni legali della proprieta determina per il compratore effetti pratici simili a quelli che legittimano l'applicazione dell'art 1484 cod civ quando si risolva nella soppressione di una parte dell'immobile comperato, che in sostanza equivalga alla perdita parziale del relativo diritto di proprieta, o a quelli che legittimano, invece, l'applicazione dello art 1489 cod civ quando l'eliminazione della situazione antigiuridica importi soltanto una restrizione del godimento dell'immobile, inalterata restandone la consistenza materiale e la validita dello intero acquisto. In entrambe le ipotesi, inoltre, viene similmente a determinarsi uno squilibrio di sinallagma funzionale del contratto di vendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore, o per quantita o per qualita, a quella venduta. (Conf 3196/73, mass n 367017; V 1399/73, mass n 364081; (Conf 1240/70, mass n 346900; 318/68, mass n 331262; (Conf 1369/62, mass n 252205).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)