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Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006 (Rv. 587112 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Declaratoria d'ufficio - Presupposti - Conflittualità residua relativa alle spese - Condizione ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere - Esclusione - Liquidazione delle spese in base alla soccombenza virtuale - Necessità - Fattispecie relativa a opposizione agli atti esecutivi definita con il pagamento del credito azionato.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587112-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale. (Fattispecie relativa a giudizio di cassazione dichiarato inammissibile a seguito della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in un giudizio avente ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi nel corso di procedura esecutiva immobiliare definita con il pagamento del credito dell'esecutante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)