Sez. 1, Sentenza n. 13565 del 24/06/2005 (Rv. 581962 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sopravveniente nel corso del giudizio di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta - in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza - per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (Nella fattispecie, relativa a sanzione amministrativa per abusiva affissione di manifesti di natura politica, la S. C. ha ritenuto doversi assegnare valore e significato preclusivo dell'ammissibilità attuale del ricorso per cassazione, sotto il profilo del venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia, al deposito da questa effettuato, a termini dell'art.372 cod. proc. civ., di atto di condono previsto dall'art. 17, comma secondo, legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto - legge 24 dicembre 2002, n. 282, in una alle ricevute di versamento della corrispettiva imposta, quale fatto "lato sensu" conciliativo diretto a consacrare una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva dell'insieme dei rapporti controversi e controvertibili traenti origine dall'accertamento sfociato nella determinazione ingiuntiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)