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Sez. 1, Sentenza n. 357 del 16/02/1963 (Rv. 260473 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA - VALORE NEL VIGENTE ORDINAMENTO - VIOLAZIONE DI TALE DOVERE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1963-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260473-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA - VALORE NEL VIGENTE ORDINAMENTO - VIOLAZIONE DI TALE DOVERE - EFFETTI.*

Il dovere generico di lealta e correttezza e bensi preso in considerazione nel vigente ordinamento giuridico, specialmente in materia contrattuale, ma la violazione di tale dovere, quando la legge non ne faccia seguire una sanzione autonoma, puo costituire solo un criterio di valutazione e di qualificazione di un comportamento. Detto dovere non vale a creare, per se stesso, un diritto soggettivo tutelato 'erga omnes' dalla osservanza del precetto del 'neminem laederè quando tale diritto non sia riconosciuto da un'espressa disposizione di legge. Pertanto, un comportamento contrario ai doveri di lealta, di correttezza e di solidarieta non puo essere reputato illegittimo e colposo, ne puo essere fonte di responsabilita per danni quando non concreti la violazione di un diritto altrui gia riconosciuto in base ad altre norme.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)