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Sez. 3, Sentenza n. 5610 del 18/10/1980 (Rv. 409464 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI -RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1337 COD CIV - INCLUSIONE TRA LE NORME IMPERATIVE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409464-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI -RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1337 COD CIV - INCLUSIONE TRA LE NORME IMPERATIVE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE - CONSEGUENZE.*

La disposizione dell'art 1337 cod civ - che impone alle parti l'Obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto - e (al pari di quelle degli artt 1175 e 1375 cod civ) norma meramente precettiva o imperativa positiva, dettata a tutela ed a limitazione degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti, e non puo, percio, essere inclusa tra le 'norme imperativè, aventi invece contenuto proibitivo, considerate dal primo comma dell'art 1418 cod civ, la cui violazione determina la nullita del contratto anche quando tale sanzione non sia espressamente comminata. Ne consegue che, fuori dell'ipotesi di responsabilita precontrattuale (che si ha quando una parte receda dalle trattative dopo aver determinato nell'altra l'affidamento sulla conclusione del contratto), la violazione dell'Obbligo generico di comportarsi secondo buona fede non implica ne responsabilita civile ne invalidita del contratto, ove il comportamento deprecato non integri una determinata ipotesi legale cui sia connessa quella specifica sanzione civilistica, come confermato anche dalla disciplina dettata, in tema di dolo, dagli artt 1439 e 1440 cod civ. (V 3250/77, mass n 386780; (V 357/63, mass n 260473).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)