Sez. 3, Sentenza n. 2788 del 24/03/1999 (Rv. 524500 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA | Dovere giuridico autonomo - Configurabilità - Condizioni - Condotta preordinata a danneggiare la controparte - Necessità - Esclusione - Mancanza di diligente correttezza e solidarietà sociale - Sufficienza - Conseguenze - Danno derivatone - Risarcibilità - Criteri.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA
Il principio di buona fede, oggetto di un dovere giuridico autonomo, cardine della disciplina legale delle obbligazioni, è violato anche in mancanza di una condotta preordinata ad arrecare danno alla controparte, se essa, non informata a diligente correttezza e solidarietà sociale, le ha provocato un danno, risarcibile nella misura della prestazione ineseguita (nella specie il conduttore di locali ad uso ufficio, nel richiedere la risoluzione della locazione per divieto del regolamento condominiale di adibirli a tale destinazione, aveva sospeso il pagamento del canone, senza peraltro restituirli al locatore e la sentenza di merito, confermata dalla Cassazione, aveva accolto la domanda risarcitoria di questi, ragguagliandola al canone pattuito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)