Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 09/10/1995 (Rv. 494189 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Riconoscimento da parte del convenuto della fondatezza della pretesa - Subordinazione all'accertamento di un diverso assetto dei rapporti tra le medesime parti con riguardo ad un distinto periodo di tempo - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Inammissibilità - Fattispecie in tema di rimborso dell'I.V.A. e di riconoscimento allegato a rapporto riferito all'anno successivo.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il riconoscimento che il convenuto abbia fatto della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dall'attore sia subordinato all'accertamento di un diverso assetto dei rapporti tra le medesime parti, sia pure con riguardo ad un distinto periodo di tempo, dovendo in tal caso il giudice, anche se ritenga che tale ultimo accertamento sia estraneo a quanto forma oggetto della causa, pronunciare sul merito della domanda dell'attore (nella specie non è stata ritenuta idonea a legittimare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere l'ammissione, da parte dell'amministrazione finanziaria, della non contestabilità della pretesa di rimborso dell'I.V.A., fatta valere dalla controparte con riguardo all'imposta versata nel 1986, in quanto espressa in un contesto argomentativo che mirava a stabilire un collegamento ed una subordinazione logico-giuridica tra detto rimborso e l'assetto degli obblighi tributati della controparte medesima per il successivo anno 1987).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)