Sez. 2, Sentenza n. 3007 del 13/05/1982 (Rv. 420930 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MERA ESECUZIONE, ANCHE SPONTANEA, DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE NON DEFINITORIO DEL GIUDIZIO - INSUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MERA ESECUZIONE, ANCHE SPONTANEA, DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE NON DEFINITORIO DEL GIUDIZIO - INSUFFICIENZA.*
La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nella ipotesi di esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio (nella specie, provvedimento di reintegra nel possesso), qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda, ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio. (V 3400/81, mass n 413982; (V 1173/80, mass n 404657).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)