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Sez. L - , Sentenza n. 27427 del 01/12/2020 (Rv. 659692 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Principio dell’automatismo delle prestazioni ex art. 2116 c.c.- Applicabilità - Presupposti - Limite della prescrizione - Espressa previsione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659692-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sulla base di un'applicazione analogica della disciplina sull'assicurazione obbligatoria, aveva escluso la computabilità dei periodi svolti fuori ruolo dalla base di calcolo dell'indennità di premio servizio, prevista dalla l. n. 152 del 1968 in favore del personale degli enti locali e di natura previdenziale, sul presupposto che si fosse prescritto il diritto dell'ente alla percezione dei contributi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27 com. 2, Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 5, Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 1, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)