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Sez. 2, Sentenza n. 2262 del 02/03/1998 (Rv. 513196 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROVA DEL POSSESSO | Valutazione dei titoli prodotti dalle parti - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513196-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROVA DEL POSSESSO

Quando nel giudizio possessorio sia stata fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato molestato, l'esame dei titoli può essere consentito solo "ad colorandum possessionem", cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, ma non per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)