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Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009 (Rv. 607678 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Accertamento della sussistenza e della misura dello stato invalidante - Valutazione demandata al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Eventuali errori del consulente tecnico - Rilevanza - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2009-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607678-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

L'accertamento della sussistenza e della misura dello stato invalidante è un accertamento di fatto, la cui valutazione è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e sufficiente; ne consegue che eventuali errori del consulente tecnico di cui si sia avvalso il giudice sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza che li recepisce, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate, e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)