Sez. U, Sentenza n. 17550 del 10/12/2002 (Rv. 559107 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Abuso edilizio - Sanzioni amministrative - Ingiunzione "ex" R.D. n. 639 del 1910 - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Limiti.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
In tema di sanzioni amministrative per abuso edilizio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, contemplata dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, attiene alle controversie relative alla sussistenza dell'illecito e alla determinazione della sanzione applicata, ma non si estende anche alle contestazioni concernenti il diverso procedimento diretto alla riscossione coattiva delle sanzioni medesime, vale a dire alle controversie relative ai vizi formali dell'ingiunzione, in esse comprese quelle concernenti l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione sanzionatoria, le quali continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)