diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13084 del 09/09/2002 (Rv. 557326 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sopravveniente nel corso del giudizio di legittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557326-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Quando, anche nel corso del giudizio di legittimità, sopravvenga una rinuncia all'azione comprendente una rinuncia alla domanda di merito da parte del soggetto vittorioso nei due precedenti gradi di giudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione della lite, e conseguentemente il potere del giudice di pronunciare nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)