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Sez. L, Sentenza n. 12844 del 03/09/2003 (Rv. 566523 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Completa eliminazione delle ragioni di contrasto fra le parti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566523-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisine sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito non avesse dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in una fattispecie in cui le parti avevano composto la lite relativamente ad una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, connessa alla dedotta illegittimità del licenziamento, concordando la definitiva risoluzione del rapporto, senza nulla decidere in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta in connessione con l'oggetto del licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)