Sez. 1, Sentenza n. 10361 del 25/10/1990 (Rv. 469536 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'AZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'AZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di Cassazione è ammissibile il deposito della dichiarazione di rinunzia all'Azione, dalla quale deriva la cessazione della materia del contendere e, quindi, la inammissibilità, sia pure "ex post", sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale. (Conf 4443/83, mass n 429332; (Conf 653/82, mass n 418410; (Conf 568/81, mass n 411049).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)