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Sez. L, Sentenza n. 13011 del 05/09/2003 (Rv. 566597 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Obbligo di motivazione - Necessità - Esclusione - Esplicita enunciazione dei motivi della compensazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566597-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

La decisione del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese del giudizio non è sindacabile sotto il profilo del vizio di motivazione; tuttavia, ove i motivi vengano enunciati, essi non sfuggono a censura quando risultino illogici e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà espressa sul punto. In tal caso, pur essendo la censura ammissibile, valgono i limiti propri del giudizio di legittimità in relazione al difetto di motivazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)