Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 (Rv. 552178 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Ipotesi di soccombenza reciproca o di concorso di giusti motivi - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
La compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito; la valutazione, quindi, della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)