Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006 (Rv. 592581 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 263 del 2005 - Potere discrezionale del giudice di merito - Obbligo di specifica motivazione - Necessità - Esclusione - Sindacabilità in sede di legittimità dell'eventuale motivazione della compensazione delle spese - Sussistenza - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali e con riferimento al testo dell'art. 92 cod. proc. civ. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2, comma primo, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 cod. proc. civ. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)