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Sez. L, Sentenza n. 2096 del 27/02/1988 (Rv. 457957 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ EX ARTT. 5 E 17 DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 53 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457957-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - INAMMISSIBILITÀ EX ARTT. 5 E 17 DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 53 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, la retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporto non comprende il compenso per lavoro straordinario (definito secondo il criterio della delimitazione del lavoro normale operata dalla contrattazione collettiva), ancorché le relative prestazioni (ed il corrispondente compenso) abbiano carattere fisso e continuativo. La questione di legittimità costituzionale di tale normativa, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 cost., è manifestamente infondata, atteso in particolare che: a) la disparità di tale trattamento rispetto a quello spettante ad altri lavoratori costituisce una giustificata scelta legislativa; b) il primo comma dell'art. 36 cost. Non è direttamente applicabile alle prestazioni previdenziali; C) spetta al legislatore il potere discrezionale di valutare le esigenze di vita il cui soddisfacimento deve essere assicurato al lavoratore (art. 38 cost.); d) i contributi corrispondenti a retribuzione non pensionabile non si configurano come oggetto di un intervento ablativo contrastante con l'art. 42 cost.; e) l'art. 53 cost., relativo alla materia tributaria, è inapplicabile agli oneri di natura previdenziale. (V 4863/85, mass n 442258; (V 2553/85, mass n 440368; (V 458/85, mass n 438664; (V 339/85, mass n 438557; (V 1000/84, mass n 433173).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 42, Costituzione art. 53, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)