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Sez. L, Sentenza n. 1000 del 09/02/1984 (Rv. 433173 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ELEMENTO ACCESSORIO COMPUTABILE AI FINI DELLA PENSIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433173-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ELEMENTO ACCESSORIO COMPUTABILE AI FINI DELLA PENSIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Il compenso dovuto ai dipendenti delle imprese di trasporto in concessione per il cosiddetto lavoro straordinario di turno non rientra fra i compensi straordinari che, per l'art. 21 della legge n. 830 del 1961, vanno esclusi dal computo della pensione, giacché esso non si riferisce a prestazioni occasionali ed eccezionali, ma inerisce a prestazioni ordinarie e continuative ed è predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione relativa ad una determinata qualifica; esso, pertanto, deve farsi rientrare fra gli elementi accessori della retribuzione previsti dall'art. 20, lettera C), della legge suddetta e, ancorché relative a prestazioni di lavoro non obbligatorie, è computabile ai fini della pensione (inerente a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971). (V 3148/83, mass n 428059; (Conf 5164/77, mass n 388784, sulla prima e seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)