diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 966 del 17/02/1981 (Rv. 411489 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411489-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

I fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte o quando quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi. Pertanto, quando, anche in Mancanza di una formale contestazione, una ammissione, anche se implicita, della parte non ricorra, il giudice non puo dichiarare il fatto pacifico e il vizio della decisione fondata su tale affermazione puo ben essere denunciato in Sede di legittimita. (Conf 1664/79, mass n 398015; (Conf 4200/76, mass n 382878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)