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Sez. L, Sentenza n. 1664 del 22/03/1979 (Rv. 398015 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398015-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*

I fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici" soltanto quando sono stati esplicitamente ammessi dall'altra parte o quando quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, e non anche quando le difese prescindano dalla esistenza di tali fatti, i quali, percio, nemmeno implicitamente possono considerarsi ammessi. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento il principio secondo cui il convenuto abbia l'Onere di contestare esplicitamente tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse: la mancata contestazione, invero, puo valere solo come elemento indiziario. (Conf 4200/76, mass n 382878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)