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Sez. 5, Sentenza n. 12337 del 08/10/2001 (Rv. 549555 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Rimborso della somma versata in eccesso rispetto a quella dovuta per ritenute operate quale sostituto d'imposta - Domanda - Termine ex art. 38 d.P.R. n. 602/73 - Applicabilità - Art. 41 del citato d.P.R. sul rimborso d'ufficio - Applicabilità in mancanza di tempestiva istanza di rimborso - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549555-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Il rimborso della somma, erroneamente versata in eccesso rispetto a quella effettivamente dovuta per ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta, deve essere richiesto all'Amministrazione Finanziaria nel termine di diciotto mesi, previsto, a pena di decadenza, dall'art.38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza che, in mancanza di apposita tempestiva istanza, possa trovare applicazione l'art. 41, primo comma, del citato d.P.R., disciplinate il rimborso d'ufficio, trattandosi di normativa applicabile, per espressa previsione, ai casi, in cui l'anomalia, costituente il presupposto del rimborso, sia riconducibile a responsabilità dell'Ufficio delle imposte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)