Sez. 5, Sentenza n. 14003 del 22/09/2003 (Rv. 567057 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | ILOR - Socio di società di persone - Notifica di cartella esattoriale contenente richiesta di duplicazione del versamento dell'imposta, già versata dalla società - Conseguenze - Rimborso d'ufficio ex art. 41 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Obbligo - Sussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborsi d'imposta, qualora il socio di una società di persone abbia versato, a seguito di notifica di cartella esattoriale, l'ILOR già in precedenza pagata dalla società anche per i soci, l'amministrazione è tenuta ad effettuare il rimborso d'ufficio (a prescindere dall'impugnazione della cartella), ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede tale obbligo nel caso di errori materiali o duplicazioni "dovuti all'ufficio delle imposte", essendo imputabile all'ufficio stesso - il quale è in grado di conoscere l'avvenuto pagamento dell'imposta da parte della società - l'erronea emissione, nei confronti del socio, della cartella esattoriale contenente una richiesta indebita.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)