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Sez. 5, Sentenza n. 3271 del 02/03/2012 (Rv. 621984 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Rimborso di somma versata in eccesso - Errore imputabile al contribuente - Domanda - Termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 73 - Mancanza di tempestiva istanza di rimborso - Applicabilità delle disposizioni sulla modifica dei risultati della dichiarazione e sul rimborso d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621984-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Il rimborso della somma, erroneamente versata in eccesso rispetto a quella effettivamente dovuta, per errore imputabile al contribuente, deve essere richiesto all'Amministrazione finanziaria indefettibilmente nel termine di diciotto mesi, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza che, in mancanza di apposita tempestiva istanza, possa trovare applicazione il diverso termine previsto dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che consente all'Amministrazione finanziaria di modificare i risultati della dichiarazione, ovvero l'art. 41, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, disciplinante il solo rimborso d'ufficio, trattandosi di normativa applicabile, per espressa previsione, alla sola azione dell'Amministrazione o ai casi nei quali l'anomalia, costituente il presupposto del rimborso, sia riconducibile a responsabilità dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)