Sez. 3, Sentenza n. 1341 del 09/02/1991 (Rv. 470850 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere | Danno alla vita di relazione - Inclusione del danno alla salute.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere
Il danno costituito dalla compromissione della capacità psico- fisica di un soggetto che incida negativamente non sulla capacità di produrre reddito ma sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale come le attività ricreative e quelle sociali (già qualificato come "danno alla vita di relazione") rientra nel concetto di danno alla salute e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)