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Sez. T, Ordinanza n. 20263 del 16/06/2026 (Rv. 679316-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Criterio del petitum sostanziale - Giurisdizione secundum eventum litis - Esclusione - Delibazione dei fatti allegati dall'attore - Necessità - Difese del convenuto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679316-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del criterio del petitum sostanziale esclude che essa possa essere determinata secundum eventum litis ed impone di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, prescindendo dalle difese del convenuto, le quali sono destinate a riemergere sulla scena processuale nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze probatorie per la decisione del merito della controversia.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)