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Sez. 3 - , Ordinanza n. 10049 del 29/03/2022 (Rv. 664475 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda di condanna al risarcimento del danno - Qualificazione da parte del giudice - Modalità - Riferimento ai fatti storici materiali allegati - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664475-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. (In

applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il Ministero della Salute, a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione da HVC, sebbene l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)