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Sez. 3, Sentenza n. 47912 del 07/11/2003 Cc. (dep. 16/12/2003) Rv. 228443 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Annullamento con rinvio della decisione di rigetto della richiesta - Poteri del giudice di rinvio - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228443-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove una decisione di rigetto della domanda sia annullata per carenze motivazionali circa una responsabilità colposa o dolosa dell'interessato nella causazione del provvedimento restrittivo, il giudice del rinvio - che può anche reiterare la decisione annullata espungendone i vizi motivazionali - deve comunque verificare le ulteriori condizioni per l'accoglimento della richiesta, quando si tratti di fattori non esaminati con il precedente provvedimento. (Fattispecie nella quale, incentrandosi il provvedimento annullato sull'eventuale corresponsabilità dell'interessato per l'indebita detenzione, quest'ultimo contestava che il giudice di rinvio potesse nuovamente rigettare la domanda sul diverso presupposto della riferibilità di detta detenzione ad una pena altrimenti inflittagli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)