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Sez. 5, Sentenza n. 2638 del 21/01/1997 Ud. (dep. 19/03/1997) Rv. 207892 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Giudizio di rinvio - Omessa motivazione in ordine ai punti non esaminati nel corso del precedente giudizio di cassazione perché assorbiti da una prevalente causa di nullità -Vizio della sentenza per manifesta illogicità e mancanza della motivazione - Sussistenza - Annullamento con rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207892-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

Cade in un grave vizio logico e viola le regole processuali il giudice d'appello che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione, equipari le eccezioni ritenute assorbite dalla corte in sede di annullamento con rinvio (perché secondarie rispetto ad un macroscopico ed assorbente vizio logico della motivazione che ne aveva travolto la validità rendendo superfluo l'esame degli aspetti secondari), al rigetto delle medesime doglianze e, partendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere in considerazione e dal motivare adeguatamente sul loro rigetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)