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Sez. 3, Sentenza n. 41501 del 28/06/2016 Cc. (dep. 04/10/2016) Rv. 268241 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni politiche - Art. 6, comma primo, l. n. 401 del 1989 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268241-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il divieto di accedere a manifestazioni sportive con relativo obbligo di presentazione all'autorità di polizia, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6, comma primo, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è applicabile al soggetto autore di comportamenti, rientranti nella previsione normativa citata, posti in essere nell'ambito di manifestazioni politiche.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)