Sez. 3, Sentenza n. 41501 del 28/06/2016 Cc. (dep. 04/10/2016) Rv. 268241 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni politiche - Art. 6, comma primo, l. n. 401 del 1989 - Applicabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il divieto di accedere a manifestazioni sportive con relativo obbligo di presentazione all'autorità di polizia, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6, comma primo, legge 13 dicembre 1989, n. 401, è applicabile al soggetto autore di comportamenti, rientranti nella previsione normativa citata, posti in essere nell'ambito di manifestazioni politiche.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)