diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 22266 del 03/02/2016 Cc. (dep. 27/05/2016) Rv. 267146 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6, comma secondo, legge n.401 del 1989 - DASPO di gruppo - Responsabilità individuale e non collettiva - Necessità.
Stato
decisa il 2016-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267146-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il divieto, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio, nei confronti di un gruppo di tifosi (cd DASPO "di gruppo") non può comunque prescindere dall'individuazione del fatto integrante la partecipazione attiva del singolo soggetto destinatario della misura alla condotta violenta, minacciosa o intimidatoria.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)