Sez. 3, Sentenza n. 9225 del 27/05/2015 Cc. (dep. 07/03/2016) Rv. 266448 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6 legge 401del 1989 - Divieto di accesso ai luoghi imposto dal Questore ai sensi del comma quinto (cd. DASPO amministrativo) - Divieto di accesso imposto dal Giudice ai sensi del comma settimo (cd. DASPO giudiziario) - Differenze - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il divieto, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 comma quinto della legge 401 del 1989, di accedere ai luoghi sede di manifestazioni sportive, con l'eventuale ulteriore prescrizione di presentarsi all'Ufficio di polizia in concomitanza di esse, è un provvedimento di natura amministrativa strutturalmente diverso ed indipendente rispetto al divieto, pur avente identico contenuto, disposto dal Giudice a seguito di sentenza di condanna per i reati indicati al comma settimo della disposizione medesima; ne consegue che la circostanza che il provvedimento questorile preveda una durata maggiore non è incompatibile con una eventuale, più breve, durata imposta dal giudice penale.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)