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Sez. 2, Sentenza n. 9997 del 09/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150866 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - NOZIONE - PROFITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150866-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - NOZIONE - PROFITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel delitto di ricettazione il conseguimento del profitto non è elemento essenziale, giacché oggetto della tutela penale è quello di punire il possesso di una cosa proveniente da delitto nella consapevolezza di tale sua origine e con lo scopo di trarne una qualsiasi utilità. (Conf. Mass. Nn. 142633, 113288; Cass. 22 ottobre 1954, foresti).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)