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Sez. L, Ordinanza n. 23414 del 30/08/2024 (Rv. 672143-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' | Requisiti di accesso e decorrenza - Regime derogatorio ex art. 1, comma 194, lett. d), l. n. 147 del 2013 (c.d. misura di salvaguardia) - Lavoratori destinatari di licenziamento collettivo con collocamento in mobilità cessato prima del 4 dicembre 2011 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672143-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA'

In tema di trattamento pensionistico, la misura di salvaguardia di cui alla norma generale dettata dall'art. 1, comma 194, lett. d), l. n. 147 del 2013, si applica anche ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo, il cui collocamento in mobilità sia cessato al 4 dicembre 2011, data di entrata in vigore dell'art. 24, d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, in quanto, in difetto dei presupposti per l'applicazione della salvaguardia di cui alla successiva lett. e), anche il licenziamento collettivo costituisce un'ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Legge 27/12/2013 num. 143 art. 1 com. 194 lett. D, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 143 art. 1 com. 194 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)