Sez. L, Ordinanza n. 13575 del 21/05/2025 (Rv. 675570-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' | Pensione di anzianità - Regola generale della decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda - Deroga per effetto dell'art. 1, comma 195, l. n. 147 del 2013 (c.d. misura di salvaguardia) - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA'
La regola generale dettata dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, secondo cui la pensione di anzianità "decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", non è derogata dall'art. 1, comma 195, della l. n. 147 del 2013, il quale individua solo un limite iniziale inderogabile (1° gennaio 2014) all'applicazione della disciplina di miglior favore, riconducibile alle cd. misure di salvaguardia, stabilita per il trattamento pensionistico dei lavoratori di cui al precedente comma 194.
Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 5 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 195 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 194 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)