Sez. L, Sentenza n. 12525 del 26/08/2002 (Rv. 557092 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Soppressione o riduzione delle prestazioni a causa di errore nel riconoscimento del diritto - Disciplina ex art. 9 D.Lgs. n. 38 del 2000 - Applicabilità ai processi in corso - Sussistenza - Limite temporale di decadenza per la comunicazione della rettifica all'assicurato - Sussistenza - Decorrenza - Rilievo dell'errore mediante criteri e strumenti di indagine sopravvenuti - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In base all'art. 9, comma primo, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'INAIL decade - per effetto di una decadenza di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute le prestazioni in corso di erogazione ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea (salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato), e l'errore assume rilevanza solo se accertato con criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)