Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 07/09/1977 (Rv. 387601 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - PER CUSTODIA DELLE COSE CONSEGNATEGLI DAL COMMITTENTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA - CONFIGURABILITA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - PER CUSTODIA DELLE COSE CONSEGNATEGLI DAL COMMITTENTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA - CONFIGURABILITA.*
L'appaltatore, acquistando con la consegna dei lavori la piena disponibilita e l'ampia potesta di fatto sulle cose consegnategli dal committente ai fini dell'esecuzione dell'opera, deve qualificarsi custode delle cose stesse in luogo di costui, con la conseguenza che, per i danni cagionati da tali cose, la presunzione di responsabilita ex art 2051 cod civ non puo farsi risalire al committente ma deve porsi a carico dell'appaltatore. (V 3853/75, mass n 378093).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)